Lavorare nei giorni festivi è obbligatorio?

 In questo articolo voglio analizzare quella che è la normativa relativa al lavoro nei giorni festivi, la cassazione si è espressa più volte su questo importante tema e oggi analizzeremo quelle che sono le disposizioni previste dalla legge, ma anche quali lavoratori possono godere di una maggiorazione in busta paga e chi invece non ne ha diritto e sopratutto se il lavoratore può rifiutare di prestare la propria opera durante queste giornate, percependo comunque la retribuzione spettante.

Per prima cosa affermiamo che è il nostro stesso ordinamento a riconoscere l’esistenza di alcuni giorni di festività oltre le canoniche domeniche, in quanto questi giorni sono dedicati alla celebrazione di riti civili o religiosi, quelle riconosciute dal nostro ordinamento sono:

Le festività comuni a tutti i lavoratori sono:

  • 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno – festività civili nazionali;
  • 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1 Novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre – festività religiose nazionali;
  • data variabile per il Santo Patrono del comune in cui è ubicata l’unità produttiva – normalmente indicata nella contrattazione collettiva.

Il lavoratore può opporsi a prestare la propria opera nei festivi?

Il lavoratore può opporsi nel prestare la propria opera nei giorni festivi sopraindicati, per queste giornate infatti è sempre il lavoratore che deve prestare il proprio consenso, infatti egli gode di un diritto assoluto di astensione al lavoro, nel caso quindi di rifiuto del lavoratore lo stesso non perde diritto alla normale retribuzione, ne gli potrà essere contestata una assenza ingiustificata. La corte di cassazione ha infatti condannato un datore di lavoro che aveva sanzionato la propria dipendente perché rifiutatasi di lavorare nelle festività natalizie. La scelta dunque di lavorare nei giorni festivi dovrebbe essere presa di comune accordo tra dipendente e datore di lavoro anche per non far venir meno il loro rapporto di fiducia e quindi rovinare i rapporti di lavoro.

Il diritto al riposo nei giorni festivi non è un diritto assoluto, cioè non è regolato dalla legge o dalla Costituzione (a differenza delle ferie ad esempio Art. 36 Cost.)

A chi spetta la retribuzione maggiorativa?

Dunque individuate le giornate festive dal nostro ordinamento, nel caso in cui il lavoratore decida in accordo o meno con il datore di non prestare la sua opera, lo stesso avrà diritto alla normale retribuzione giornaliera. Caso invece totalmente differente se il lavoratore accetti di prestare opera nei giorni festivi in questo caso al lavoratore spetta una maggiorazione sulla retribuzione giornaliera, volendo adottare uno schema semplificativo possiamo schematizzare come segue la retribuzione nei giorni di festività in base alla tipologia di lavoratori:

  • Festività retribuita. I lavoratori dipendenti anche se non lavorano durante le festività che capitano durante la settimana percepiranno comunque la retribuzione ordinaria come se avessero lavorato.
  • Lavoro festivo. Tuttavia come capita di sovente il lavoratore può essere chiamato a lavorare proprio nel giorno di festività. In questo caso il lavoratore ha diritto oltre alla normale retribuzione della giornata lavorativa anche ad una retribuzione maggiorata, di solito prevista dal contratto collettivo, anche se part-time.
  • Festività non goduta. Infine se la festività capita di domenica o con altro giorno festivo, il datore di lavoro deve pagare una quota ulteriore rispetto alla retribuzione normalmente dovuta. Al contrario se la festività cade nel giorno di riposo (o nel sabato per le settimane di 5 giorni lavorativi su 7) al lavoratore non spetta nulla.

Il lavoratore turnista ha lo stesso diritto di maggiorazione?

Il lavoratore turnista che presta opera durante le giornate di festività secondo la corte di cassazione non ha diritto ad alcuna maggiorazione, la stessa corte si è espressa in tal senso con l’ordinanza numero 28983 del 4 dicembre 2017. Essenzialmente il lavoro dei turnisti, quindi, nei giorni di festa non va considerato come straordinario poiché tali lavoratori possono essere chiamati a svolgere le proprie prestazioni sia in giorni feriali sia in giorni festivi nel rispetto dei propri turni. La maggiorazione straordinaria, invece, si applica soltanto qualora il lavoro festivo venga svolto non nel limite del proprio orario di lavoro e proprio per questo non è applicabile ai lavoratori turnisti.

Conclusioni:

Dunque ricapitolando la nostra costituzione non riconosce il diritto a riposo nei giorni festivi in quanto fattispecie non regolata nel nostro ordinamento, tutta via il lavoratore può opporsi a prestare opera nei giorni festivi e non può essergli contestata alcuna assenza ingiustificata e avrà diritto alla sua remunerazione giornaliera. Nel caso il lavoratore accetti di prestare opera nei giorni festivi allora gli dovrà essere riconosciuta una maggiorazione secondo il CCNL di settore a lui applicato, se invece si tratta di un turnista quest’ultimo non avrà diritto ad alcuna maggiorazione come da pronuncia della corte di Cassazione.