Termini di Prescrizione cartella esattoriale

In un precedente articolo della rubrica legale ho spiegato come il contribuente può accedere a tutti i suoi eventuali debiti con l’agenzia delle entrate e capire nel dettaglio la tipologia di debito e sopratutto l’ammontare.

Oggi invece andremo a capire quali sono i termini per il decorrere della prescrizione di una cartella esattoriale ossia il tempo che ha a disposizione l’agenzia delle entrate per agire nei confronti del debitore e che una volta trascorso non permetta più all’ente di pretendere il pagamento o dare vita ad azioni di pignoramento; La prescrizione entra in vigore in un tempo compreso tra 3 e 10 anni in base alla tipologia del debito stesso e bene osservare come tuttavia nel caso in cui l’agenzia delle entrate ponga in essere un qualche tipo di azione come ad esempio un preavviso o intimazione di pagamento o un preavviso di fermo o ipoteca o una qualsiasi altra azione di pignoramento il “timer” della prescrizione si azzera e ricomincia a decorrere da capo, a partire dal giorno successivo.

Per decadenza si intende invece il termine entro cui Agenzia Entrate Riscossione deve notificare la prima cartella di pagamento da quando l’imposta o la sanzione è stata iscritta a ruolo, ossia da quando l’ente titolare del tributo le ha dato l’incarico di riscuoterlo.

Come dicevamo la cartella esattoriale in base al debito ha un proprio termine di prescrizione, capita tutta via che una cartella contenga più debiti a scadenza diversa es. un bollo auto e un debito irpef in quel caso la cartella avrà una scadenza differita ossia prima il bollo auto e successivamente il debito irpef. Vediamo ora in maniera sintetica i termini di prescrizione suddivisi per annualità

Prescrizione di cinque anni: Multe stradali, Imposta sui rifiuti, ICI e TASI, TARSU e TOSAP, debiti INSP e INAIL;

Prescrizione di dieci anni: Cartella IRPEF e IVA*, IRAP, Imposta di registro e ipocatastale, canone Rai e diritti camera di commercio industria e artigianato e dal 24/10/2017 anche il bollo auto passa a una prescrizione decennale

*Va segnalato che un mancato versamento dell’IVA accertato su importi superiori ai €250.000 non costituisce più un illecito tributario ma penale.